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Sez. 1, Sentenza n. 587 del 21/02/1969 (Rv. 338787 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE E OFFESE - IN GENERE - CRITICA ARTISTICA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338787-01

RESPONSABILITA CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE E OFFESE - IN GENERE - CRITICA ARTISTICA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La critica artistica costituisce un aspetto della liberta di manifestazione del pensiero ed al relativo diritto conferiscono particolare ampiezza la funzione cui essa assolve e l'implicito consenso della persona che di essa e oggetto. Sotto il primo profilo, va considerato l'interesse del pubblico ad orientare consapevolmente le scelte sollecitate dalle proprie esigenze culturali e ricreative, e va rilevato che l'opera del critico non potrebbe adeguatamente soddisfare tale interesse, ove di una determinata attivita artistica egli dovesse soltanto esaltare i pregi, senza potere sottolineare, anche con il necessario rigore e con severita di espressioni, gli aspetti negativi che la sua particolare Competenza gli permette di cogliere. Sotto il secondo aspetto, va considerato che il soggetto passivo della critica, con l'offrire in pubblico la sua prestazione artistica, si sottopone volontariamente a giudizi di valore, cioe autorizza implicitamente valutazioni e dibattiti di cui non puo accettare apprezzamenti favorevoli senza subire quelli sfavorevoli. Conseguentemente, ove questi ultimi concernano esclusivamente l'attivita artistica, senza toccare aspetti della vita privata, non possono - in linea di principio - ritenersi lesivi di alcun diritto del soggetto, a meno che le espressioni usate non consistano in una gratuita intenzionale denigrazione o in una ingiustificata contumelia, si da integrare un'ipotesi di abuso del diritto.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)