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Sez. 3, Sentenza n. 9267 del 11/06/1984 Ud. (dep. 27/10/1984) Rv. 166373 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - COMPARTECIPAZIONE CRIMINOSA - CRITERIO DISTINTIVO.*
Stato
decisa il 1984-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166373-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - COMPARTECIPAZIONE CRIMINOSA - CRITERIO DISTINTIVO.*

Il criterio distintivo tra l'ipotesi prevista dall'art. 416 cod. pen. e la compartecipazione criminosa disciplinata dagli artt. 110 e segg. cod. pen. sta nella diversa natura degli accordi costituiti; nel reato associativo, infatti, le intese non sono dirette, come in quello concorsuale, di volta in volta alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente collegati da un medesimo disegno criminoso), con la consumazione dei quali l'accordo si esaurisce, ma sono invece stabilmente indirizzate all'attuazione di un più vasto e indeterminato programma delittuoso, precedente agli accordi particolari relativi ai singoli delitti e destinato a sopravvivere ai medesimi per la ulteriore realizzazione del programma stesso. (Conf mass n 159875).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)