Sez. L, Sentenza n. 4067 del 21/03/2002 (Rv. 553183 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità civile - Requisito della "incollocazione al lavoro" - Natura - Condizione della domanda - Conseguenze - Rilevabilità o deducibilità della mancanza dello stesso in ogni stato e grado del giudizio.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di pensione di invalidità, il requisito della "incollocazione al lavoro" integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione, ma - al pari del cosiddetto requisito sanitario - un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)