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Sez. L, Sentenza n. 4910 del 03/04/2001 (Rv. 545477 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Giudizi diretti al riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile - Elementi costitutivi del diritto controverso - Individuazione - Requisito reddituale - Deduzione della relativa mancanza per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Possibilità per l'interessato di provarne la sussistenza anche per mezzo di presunzioni semplici - Configurabilità.
Stato
decisa il 2001-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545477-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Nei giudizi diretti al riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile il requisito reddituale costituisce - al pari del requisito sanitario e della cosiddetta incollocazione al lavoro - un elemento costitutivo del diritto la cui mancanza può essere dedotta per la prima volta anche in sede di legittimità e la cui prova deve essere fornita dall'invalido con ogni mezzo idoneo a dimostrare la mancata percezione di redditi impeditivi dell'attribuzione della prestazione richiesta, ivi comprese le presunzioni semplici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)