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Sez. T, Ordinanza n. 2091 del 31/01/2026 (Rv. 677731-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Fideiussione
Stato
decisa il 2026-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677731-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

enunciata in decreto ingiuntivo - Applicazione dell'imposta - Limiti - Valore del credito ingiunto e non dell'intera fideiussione - Fondamento.

In caso di decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore l'imposta di registro si applica, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, nei limiti del valore del credito il cui pagamento sia stato ingiunto al debitore e al fideiussore e non sulla base del valore complessivo del rapporto garantito.

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 11, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)