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Sez. 1, Decreto n. 3312 del 14/12/1989 Cc. (dep. 06/02/1990) Rv. 183227 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PROVE RILEVANTI - SEMPLICE RIFERIMENTO AD ELEMENTI EMERSI IN PROCEDIMENTO PENALE PER ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1989-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183227-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PROVE RILEVANTI - SEMPLICE RIFERIMENTO AD ELEMENTI EMERSI IN PROCEDIMENTO PENALE PER ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - INSUFFICIENZA.*

Data l'autonomia del procedimento di prevenzione da quello penale, non è sufficiente, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, il semplice riferimento alla pendenza di un procedimento penale per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. o al fatto che in quel processo lo stesso soggetto non venga rimesso in libertà per il persistere degli indizi a suo carico o che sia rinviato a giudizio, dato che ciò è frutto del convincimento del giudice penale, mentre il giudice della prevenzione deve esprimere il proprio ed autonomo giudizio, ai diversi fini della pericolosità sociale della persona proposta, sulla base di elementi di fatto versati nel procedimento di prevenzione che egli dovrà selezionare, indicando quali ha utilizzato nel proprio motivato convincimento e consentendo altresì la pienezza di una concreta e pertinente discolpa. (V mass n 176554).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/09/1982 num. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)