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Sez. 1, Sentenza n. 2760 del 22/06/1987 Cc. (dep. 14/08/1987) Rv. 176554 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO PENALE - AUTONOMIA FRA I DUE PROCEDIMENTI - DIFFERENZA SUL PIANO DELLA PROVA - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - NECESSITÀ DI ELEMENTI DI RILEVANZA INDIZIARIA ED ESCLUSIONE DI SOSPETTI E CONGETTURE.*
Stato
decisa il 1987-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176554-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO PENALE - AUTONOMIA FRA I DUE PROCEDIMENTI - DIFFERENZA SUL PIANO DELLA PROVA - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - NECESSITÀ DI ELEMENTI DI RILEVANZA INDIZIARIA ED ESCLUSIONE DI SOSPETTI E CONGETTURE.*

La differenza, nei presupposti e nei fini, tra il procedimento penale e quello di prevenzione non solo determina l'autonomia degli stessi ma anche una notevole Rilevanza nelle questioni probatorie: il primo richiede che la responsabilità penale per un reato sia fondata su prove piene, che sono tali anche se di natura indiretta (indiziaria secondo la comune definizione), in quanto anche gli indizi debbono condurre alla certezza del fatto ignoto; il secondo prescinde dall'accertamento della responsabilità penale per un reato, avendo come presupposto la pericolosità sociale (comune o qualificata) del soggetto rapportata a determinati parametri, sicché si fonda su elementi con minore efficacia probatoria, che, tuttavia, qualora si tratti di pericolosità qualificata dell'appartenenza ad associazione di tipo mafioso, debbono (in considerazione delle più gravi conseguenze, anche di natura patrimoniale, rispetto alla pericolosità sociale comune) raggiungere la consistenza dell'indizio, con esclusione, quindi, di sospetti, congetture ed illazioni, che sono mere intuizioni del giudice, mentre l'indizio è sempre fondato su un fatto certo. Dato il minore livello probatorio degli elementi necessari per l'applicazione della misura di prevenzione, è sufficiente che gli indizi dimostrino anche la sola probabilità che il prevenuto sia appartenente ad una associazione di tipo mafioso.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)