Sez. 1, Sentenza n. 2881 del 15/06/1989 (Rv. 463099 - 01)
IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - IN GENERE - RAGIONE SOCIALE - POSSIBILITÀ DI CONFUSIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - IN GENERE - RAGIONE SOCIALE - POSSIBILITÀ DI CONFUSIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai fini di valutare la virtuale possibilità di confusione tra le denominazioni sociali di due società regolari, ai sensi dell'art. 2564 cod. civ. (richiamato dal successivo art. 2567), per l'oggetto delle imprese ed il luogo in cui queste sono esercitate, non è necessario prendere in considerazione le attività effettivamente svolte dalle società (ed eventualmente anche quelle complementari ed analoghe), essendo sufficiente il rapporto tra i rispettivi oggetti sociali, risultanti dagli Atti costitutivi sottoposti a pubblicità, costituendo l'oggetto sociale, non solo la sfera di Azione tecnica della società, ma altresì l'esteriorizzazione della sua potenzialità espressiva ed espansiva, immediatamente percepibile da tutti i soggetti che entrino in rapporto con essa, in Forma negoziale o concorrenziale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2564, Cod. Civ. art. 2567
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)