Sez. 1, Sentenza n. 10728 del 15/12/1994 (Rv. 489210 - 01)
IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - IN GENERE | Ditta o denominazione sociale - Tutela accordata dagli artt. 2564 e 2567 cod. civ. per il pericolo di confusione per l'uso fattone da altro imprenditore e tutela ex art. 2598 n. 1 cod. civ. per l'ipotesi di concorrenza sleale - Situazione potenzialmente pregiudizievole - Sussistenza - Sufficienza - Virtuale possibilità di confusione - Accertamento - Raffronto tra gli oggetti sociali risultati dagli atti costitutivi - Sufficienza.
IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - IN GENERE
Ai fini della tutela della ditta o della denominazione sociale accordata dagli artt. 2564 e 2567 cod. civ., quando si deduca il pericolo di confusione per l'uso fattone da altro imprenditore, così come ai fini della tutela ex art. 2598 n. 1 cod. civ. quando tale uso integri altresì concorrenza sleale, è sufficiente che si verifichi una situazione potenzialmente pregiudizievole e cioè la virtuale possibilità di confusione tra le ditte e le denominazioni sociali di due imprenditori, ovvero la astratta idoneità del comportamento tenuto dalla ditta o società concorrente ad incidere negativamente sul profitto che l'imprenditore si propone di ottenere attraverso l'esercizio dell'impresa. In particolare, al fine di valutare la virtuale possibilità di confusione, non è necessario prendere in considerazione le attività effettivamente svolte dalle imprese, essendo sufficiente il raffronto tra i rispettivi oggetti sociali risultanti dagli atti costitutivi sottoposti a pubblicità, poiché l'oggetto sociale costituisce l'esteriorizzazione dell'attività d'impresa in tutto il suo ambito ed in tutta la sua potenzialità espansiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2564, Cod. Civ. art. 2567, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)