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Sez. 5, Sentenza n. 14317 del 22/05/2024 (Rv. 671403-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Giudizio tributario - Individuazione dei beni facenti parte dell'asse ereditario - Inclusione di un bene nella comunione legale - Accertamento - Onere della prova - Presunzioni ex art. 11 del d.lgs. 346 del 1990 e ex art. 195 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671403-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di giudizio tributario, nella controversia insorta tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria relativamente all'individuazione dei beni facenti parte dell'asse ereditario, l'accertamento della inclusione di un bene nella comunione legale, ai fini della sua soggezione all'imposta di successione nei limiti del 50%, deve avvenire in base alle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, non incidendo né le presunzioni di appartenenza esclusiva al de cuius di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 346 del 1990, le quali non possono prevalere rispetto al regime della comunione legale tra coniugi, né quella di cui all'art. 195 c.c., che opera solo in sede di divisione e tra i condividenti.

Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 195, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 9, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)