Sez. 5, Sentenza n. 4393 del 23/02/2011 (Rv. 616691 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - IN GENERE | Regime di comunione legale fra coniugi - Disponibilità bancarie intestate al solo "de cuius" - Titoli in deposito e saldi attivi del conto corrente - Applicabilità dell'imposta sul solo 50% - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - IN GENERE
In tema di imposta sulle successioni, siccome al momento della morte del coniuge si scioglie la comunione legale sui titoli (quali azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi di investimento etc) in deposito presso banche (c.d. dossier) ed anche la comunione differita - o "de residuo" - sui saldi attivi dei depositi in conto corrente, l'attivo ereditario, sul quale determinare l'imposta, è costituito soltanto dal 50% delle disponibilità bancarie, pure se intestate al solo "de cuius".
Riferimenti normativi: DPR 31/10/1990 num. 346 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)