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Sez. 3, Ordinanza n. 4810 del 03/03/2026 (Rv. 678070-01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Opposizioni esecutive - Sentenza passata in giudicato costituente titolo esecutivo - Giudice dell’opposizione esecutiva - Accertamento contenuto nel provvedimento costituente cosa giudicata formale - Criteri - Art. 12 delle preleggi - Attività di integrazione del titolo - Esclusione - Possibilità giudice di compiere nuovi accertamenti in fatto sul diritto - Esclusione - Revisione della valutazione compiuta giudice che ha emesso il titolo - Esclusione. ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678070-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO

Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, promossa in base a titolo giudiziale, il giudice ha il potere-dovere di interpretare la portata precettiva del giudicato, al fine di identificare il diritto sostanziale del caso concreto coattivamente da soddisfare, in base ai canoni esegetici di cui all'art. 12 prel., senza possibilità di integrare il titolo o di revisionare le valutazioni compiute dal giudice che lo ha emesso, né di compiere nuovi accertamenti in fatto sul diritto su cui il provvedimento ha definitivamente statuito.

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)