Sez. 3, Ordinanza n. 1619 del 16/01/2024 (Rv. 669823-01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE | Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Sentenza - Integrazione del titolo giudiziale con elementi extratestuali - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata, il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o richiamati in modo idoneo, a condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo. (Nella fattispecie, relativa a un'opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa avverso un'ordinanza ex art. 612 c.p.c. per obblighi di fare conseguenti all'accertata violazione di distanze legali tra costruzioni, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva operato un'inammissibile ricostruzione tecnico-urbanistica ex post e alternativa a quella del titolo esecutivo azionato).
Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 2 lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)