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Sez. L, Sentenza n. 4896 del 30/07/1980 (Rv. 408728 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CONGRUITA DELLA RETRIBUZIONE PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER UNA DETERMINATA CATEGORIA DI LAVORATORI - ACCERTAMENTO - CRITERI - MERO RAFFRONTO CON LA RETRIBUZIONE PREVISTA DALLA STESSA FONTE CONTRATTUALE PER ALTRA CATEGORIA DI LAVORATORI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408728-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CONGRUITA DELLA RETRIBUZIONE PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER UNA DETERMINATA CATEGORIA DI LAVORATORI - ACCERTAMENTO - CRITERI - MERO RAFFRONTO CON LA RETRIBUZIONE PREVISTA DALLA STESSA FONTE CONTRATTUALE PER ALTRA CATEGORIA DI LAVORATORI - ESCLUSIONE.*

Non esistendo nel nostro ordinamento un principio generale il quale imponga, nei rapporti interprivati e, in particolare, nel rapporto di lavoro, parita di trattamento a parita di condizioni, il giudice del merito per l'accertamento della congruita o meno della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva per una determinata categoria di lavoratori (nella specie, notturnisti della SIP) deve ricorrere alle indicazioni al riguardo contenute per casi identici od analoghi da contratti collettivi, aggiornati ai valori correnti, e non effettuare un mero raffronto con la retribuzione prevista dalla stessa fonte contrattuale per altra categoria di lavoratori (nella specie, diurnisti della SIP). (V 1682/79, mass n 398033; (V 4177/76, mass n 382853).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)