Sez. 1, Sentenza n. 2468 del 19/06/1975 (Rv. 376363 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA - TERMINE - NATURA SOSTANZIALE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA - TERMINE - NATURA SOSTANZIALE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
Il termine di tre mesi dalla notizia della nascita del figlio, fissato dall'art 244 cod civ per l'Azione di disconoscimento della paternita, ha natura sostanziale e non processuale, al pari di ogni altro termine previsto a pena di decadenza per la proposizione dell'Azione giudiziaria, e non e, pertanto, soggetto alla sospensione durante il periodo feriale, disposta dall'art 1 della legge 14 luglio 1965 n 818 e dall'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742 con riferimento ai soli termini processuali.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)