Sez. 1, Sentenza n. 4492 del 05/05/1998 (Rv. 515075 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - TERMINE E SOSPENSIONE | Azione di disconoscimento esercitata dal marito - Termine annuale (art. 244, secondo comma cod. civ.) - "Dies a quo" - Decorrenza in caso di "impotentia generandi" (art. 235, n. 2 cod. civ.) - Questione di legittimità costituzionale - Irrilevanza nel caso di specie.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - TERMINE E SOSPENSIONE
La questione di costituzionalità delle norme di cui al combinato disposto degli artt. 244, comma secondo, e 235, n. 2, cod. civ., posta con riferimento al "dies a quo" stabilito dalla legge per l'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità (da esercitarsi entro un anno "in ogni caso, dal giorno della notizia della nascita del figlio") anche nell'ipotesi di "impotentia generandi", deve dirsi irrilevante con riferimento al caso in cui (come nella specie) la scoperta di tale circostanza impeditiva della procreazione, pur successiva alla nascita del figlio, si collochi, comunque, in epoca antecedente di oltre un anno rispetto alla data della proposizione della domanda giudiziale. (V. Corte cost. n. 134/85).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)