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Sez. 3 - , Sentenza n. 21475 del 25/10/2016 (Rv. 642957 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Espropriazione immobiliare - Custode del bene staggito - Provvedimento di liquidazione dei compensi - Impugnazione ex art. 170, d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicazione - Ragioni - Termine di proposizione - Trenta giorni.
Stato
decisa il 2016-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642957-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Avverso i provvedimenti di liquidazione del compenso al custode di beni sottoposti ad espropriazione immobiliare va proposta l'impugnazione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, entro il termine perentorio di trenta giorni, poiché il custode assume le vesti di ausiliario del giudice dell'esecuzione, in ragione della natura dei compiti e della attività materiale che pone in essere, gli come l'altra indispensabili ai fini dell'esecuzione

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 559, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)