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Sez. 3, Sentenza n. 1887 del 29/01/2007 (Rv. 595498 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Notaio delegato alla vendita forzata - Estinzione del processo esecutivo - Successiva adozione di provvedimento di liquidazione del compenso - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Rimedio esperibile - Opposizione ex art. 170 del t.u. sulle spese di giustizia.
Stato
decisa il 2007-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595498-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Avverso il provvedimento di liquidazione del compenso in favore del notaio al quale siano state delegate le operazioni di vendita nei processi di espropriazione forzata mobiliare e immobiliare, è esperibile soltanto lo specifico rimedio dell'opposizione di cui all'art. 170 del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, ancorché il provvedimento sia stato adottato dopo che era già stata emessa un'ordinanza di estinzione del processo esecutivo (e quindi in assenza del presupposto della permanente pendenza di quel processo), poiché il ricorso straordinario per cassazione, quale strumento di chiusura della tutela giurisdizionale dei diritti, è utilizzabile contro un provvedimento giurisdizionale abnorme solo se contro detto tipo di provvedimento, che abbia ad oggetto diritti delle parti, non sia previsto altro mezzo di impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)