Sez. 2, Sentenza n. 10409 del 10/05/1983 Ud. (dep. 03/12/1983) Rv. 161533 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - REATO CONTINUATO - IN GENERE - CIRCOSTANZE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - RIFERIMENTO AI SINGOLI EPISODI DELITTUOSI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - REATO CONTINUATO - IN GENERE - CIRCOSTANZE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - RIFERIMENTO AI SINGOLI EPISODI DELITTUOSI.*
In caso di reato continuato, la valutazione del danno ai fini della concessione dell'attenuante della speciale tenuità deve farsi con riferimento ai singoli episodi delittuosi, e non al danno complessivo cagionato da tutti i fatti unificati dal vincolo della continuazione. (Conf mass n 153816; (Conf mass n 152094; (Conf mass n 151718).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)