Sez. 2, Sentenza n. 11813 del 11/04/1989 Ud. (dep. 07/09/1989) Rv. 182013 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - REATO CONTINUATO - IN GENERE - CIRCOSTANZE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - RIFERIMENTO AI SINGOLI EPISODI DELITTUOSI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - REATO CONTINUATO - IN GENERE - CIRCOSTANZE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - RIFERIMENTO AI SINGOLI EPISODI DELITTUOSI.*
In caso di reato continuato, la valutazione del danno, ai fini della concessione dell'attenuante della speciale tenuità, deve farsi con riferimento ai singoli episodi delittuosi, e non al danno complessivo cagionato da tutti i fatti unificati nella continuazione. (Conf mass n 161533).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)