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Sez. 6, Sentenza n. 586 del 07/05/1971 Ud. (dep. 16/06/1971) Rv. 118440 - 01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - ESAME ANALITICO DI TUTTE LE RISULTANZE PROCESSUALI - OBBLIGATORIETA NEL CASO DI ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE.*
Stato
decisa il 1971-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118440-01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - ESAME ANALITICO DI TUTTE LE RISULTANZE PROCESSUALI - OBBLIGATORIETA NEL CASO DI ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE.*

Il principio secondo cui il giudice di merito non e tenuto all'esame di tutte le risultanze e di tutte le argomentazioni, ma di quelle sole che egli ritenga bastevoli ai fini del suo convincimento, non e invocabile nel caso di assoluzione per insufficienza di prove, a causa della contraddizione rilevabile nella accettazione del dubbio senza far ricorso a tutti gli argomenti Atti a risolvere il dubbio e a condurre a risultati di certezza. Ne consegue che la sentenza dubitativa, frutto di sommaria e superficiale disamina delle prove, difetta di motivazione, se il giudice ha rinunciato all'integrale utilizzazione delle risultanzè ed e tanto piu censurabile se gli elementi trascurati erano stati espressamente richiamati all'attenzione del giudice nei motivi di gravame. (V 113408, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)