Sez. 4, Sentenza n. 4002 del 22/11/1982 Ud. (dep. 02/05/1983) Rv. 158807 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - ESAME ANALITICO DI TUTTE LE RISULTANZE PROCESSUALI - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA - OBBLIGATORIETÀ - SUSSISTENZA.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - ESAME ANALITICO DI TUTTE LE RISULTANZE PROCESSUALI - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA - OBBLIGATORIETÀ - SUSSISTENZA.*
Il principio secondo il quale il giudice di merito non è obbligato a valutare puntualmente tutte le singole risultanze processuali o a confutare tutte le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente l'indicazione dei soli elementi posti a fondamento del proprio convincimento, implicitamente disattesi gli altri, non può trovare applicazione nel caso di sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, tanto più quanto l'attenzione del giudice sia stata espressamente richiamata sulla Rilevanza di determinati elementi. (Conf mass n 113408; (Conf mass n 117720; (Conf mass n 118440; (Conf mass n 140230).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)