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Sez. 3, Sentenza n. 3014 del 09/07/1996 Cc. (dep. 08/08/1996) Rv. 206061 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DISPOSIZIONI COMUNI - DELITTO PERSEGUIBILE A QUERELA - CONNESSIONE CON DELITTO PERSEGUIBILE DI UFFICIO | Connessione ex art. 542 comma terzo cod. proc. pen. - Nozione e "ratio" - Ravvisabilità - Casi.
Stato
decisa il 1996-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206061-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DISPOSIZIONI COMUNI - DELITTO PERSEGUIBILE A QUERELA - CONNESSIONE CON DELITTO PERSEGUIBILE DI UFFICIO

La connessione, cui si riferisce il terzo comma dell'art. 542 cod. pen. in relazione alla particolare ipotesi di perseguibilità di ufficio dei reati ivi indicati, riportata anche nell'art. 609 "septies" comma terzo n. 4 della legge n. 66 del 1996, è solo quella materiale e non anche processuale, seppure considerata nel significato più riduttivo previsto dall'art. 12 cod. proc. pen. 1988 rispetto a quello dell'art. 45 cod. proc. pen. 1930, giacché la "ratio" di detta disposizione deve individuarsi nel venir meno dei motivi, posti a base della perseguibilità a querela di questi reati, ed in particolare dell'esigenza della riservatezza, in quanto l'indagine investigativa sul delitto perseguibile di ufficio comporta necessariamente l'accertamento degli altri e, quindi, la diffusione della notizia. Pertanto in base a detta "ratio" l'estensione della perseguibilità di ufficio può ravvisarsi o perché sono stati commessi nello stesso arco temporale (quando l'uno e l'altro sono stati effettuati con la stessa azione od omissione oppure ancora quando uno sia stato posto in essere nell'atto di consumarne un altro o in occasione di questo) ovvero per eseguire ed occultare un altro ovvero per conseguire l'impunità di un diverso delitto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 542 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)