Sez. 5, Ordinanza n. 126 del 13/01/2000 Cc. (dep. 28/02/2000) Rv. 215484 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - PROROGA - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Nei confronti di ignoti - Tardività - Dichiarazione di inammissibilità - Inoppugnabilità - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - PROROGA - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
È inoppugnabile l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari dichiara inammissibile la tardiva richiesta del pubblico ministero di autorizzazione a proseguire le indagini nei confronti di persone ignote; in tale ipotesi, infatti, trova applicazione il disposto di cui all'art. 568 cod. proc. pen. che afferma il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e dei provvedimenti impugnabili, mentre deve escludersi che il provvedimento in parola rivesta le caratteristiche dell'abnormità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 406 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)