Sez. 1, Sentenza n. 2087 del 11/03/1999 Cc. (dep. 23/06/1999) Rv. 213827 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO | Obbligo per il P.M. di iscrizione - Fondamento - Ritardo nell'iscrizione - Nozione - Conseguenze - Nullità degli atti compiuti dopo tardiva iscrizione - Esclusione.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO
L'obbligo imposto al P.M. di iscrizione della "notitia criminis" in apposito registro risponde all'esigenza di garantire il rispetto dei termini di durata massima delle indagini e presuppone che a carico di una persona nota emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti, e non di meri sospetti. Ne consegue che il ritardo nell'iscrizione non è concetto che possa assumersi in via di semplice presunzione, ma è un dato che consegue unicamente alla concreta verifica circa il momento in cui il pubblico ministero ha acquisito gli elementi conoscitivi necessari a delineare una notizia di reato nei confronti di una persona, in termini di ragionevole determinatezza. Consegue ulteriormente che, in difetto di tale presupposto, che investe l'"an" e il "quando" e determina il "dies a quo" della "notitia criminis", l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, che rientra alla valutazione discrezionale del pubblico ministero, non può affidarsi a postume congetture ed è comunque sottratto al sindacato giurisdizionale; né l'eventuale violazione del dovere di tempestiva iscrizione, che pur potrebbe configurare responsabilità disciplinari o addirittura penali a carico del P.M. negligente, è causa di nullità degli atti compiuti, non ipotizzabile in assenza di un'espressa previsione di legge.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)