Sez. 5, Sentenza n. 3354 del 07/03/2002 (Rv. 552907 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Disciplina delle opzioni riguardo al regime fiscale ex art. 31 d.P.R. n. 33/1972 - Dichiarazione di inizio attività - Volume presunto di affari superiore a lire 18 milioni - Barra sulla casella indicante la opzione per il regime di contabilità ordinaria - Atto equipollente alla opzione per il regime normale - Configurabilità - Effetti - Operatività di detta scelta fino a revoca della stessa e comunque per un triennio - Necessità di effettuare una opzione espressa in caso di realizzazione di volume di affari ridotto - Esclusione - Fondamento - Conformità ai principi ispiratori della normativa sopravvenuta ex legge n. 442 del 1997, art. 1, comma primo, e legge n. 342 del 2000, art. 4.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI
In tema di I.V.A., nel vigore dell'art. 31, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, la opzione per il regime fiscale di contabilità ordinaria, effettuata attraverso la dichiarazione di inizio attività, con la indicazione di un volume di affari presunto superiore a lire 18 milioni, e la barra, con relativa sottoscrizione, apposta alla casella indicante detta opzione, rimane operativa fino alla revoca e comunque per un triennio, senza che sia necessaria, per escludere l'applicabilità del regime del versamento dell'imposta in modo forfettario in caso di mancata realizzazione del previsto volume di affari, una nuova specificazione del regime prescelto, tanto più in quanto dalle modalità di tenuta della contabilità possa evincersi in modo univoco il regime prescelto. Tale conclusione appare, del resto, coerente con i principi ispiratori della sopravvenuta legge n. 442 del 1997, ed in particolare dell'art. 1, comma primo, come interpretato dall'art. 4 della legge n. 342 del 2000 - che ne ha sancito la efficacia retroattiva - secondo il quale l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, e la validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata esclusivamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 31 com. 4, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1 com. 1, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)