Sez. 1, Sentenza n. 2967 del 11/03/1993 (Rv. 481365 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Compravendita - Revocatoria fallimentare - Elementi e presupposti - Accertamento - Riferimento temporale - Contratto preliminare - Data - Esclusione - Contratto definitivo - Data - Riferimento - Necessità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere
La sussistenza degli elementi e dei presupposti dell'azione revocatoria fallimentare (nell'ipotesi, la conoscenza dello stato d'insolvenza) deve essere accertata con riferimento alla data del contratto definitivo di compravendita del bene del fallito - in virtù del quale si realizza l'effetto traslativo della relativa proprietà - e non a quella del contratto preliminare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)