Sez. 1, Sentenza n. 5058 del 05/03/2007 (Rv. 597077 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Revoca di compravendita preceduta da contratto preliminare - Sproporzione tra le prestazioni - Riferimento al contratto definitivo - Necessità - Determinazione del valore venale del bene - Momento rilevante - Stipula del contratto definitivo.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Nell'ipotesi di revocatoria ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1, legge fallim., di atto di compravendita preceduto dalla stipula di un contratto preliminare, la sproporzione tra le prestazioni deve essere valutata con riferimento al momento della conclusione del contratto definitivo, essendo questo che determina l'effettivo passaggio della proprietà, e a tal momento occorre riferirsi per la determinazione del valore venale del bene.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)