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Sez. 5, Sentenza n. 1161 del 27/01/2003 (Rv. 560008 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Eccezioni disattese o assorbite - Onere di riproporle da parte dell'appellato totalmente vittorioso in primo grado - Sussistenza - Proposizione di appello incidentale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560008-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. (Nella specie il ricorrente aveva formulato - nel corso del giudizio di Cassazione - richiesta di esclusione dell'applicazione delle sanzioni tributarie, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per l'alternarsi di orientamenti giurisprudenziali, tra loro contrastanti, ma non aveva proposto la questione nel corso del giudizio di appello, sebbene avesse presentato specifico motivo di ricorso in primo grado all'esito del quale era risultato vincitore con sentenza che aveva assorbito la questione delle sanzioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)