Sez. 3, Sentenza n. 7527 del 15/05/2003 (Rv. 563103 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Parte vittoriosa - Costituzione in giudizio - Richiesta - Conferma della sentenza favorevole - Per le ragioni poste a suo fondamento - Consistenti nell'accoglimento di una eccezione, ancorché allora tardivamente sollevata - Proposizione di una nuova eccezione in appello - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
La parte vittoriosa, la quale, secondo gli artt. 345 e 346 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche recate dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, può proporre nuove eccezioni in appello sino alla precisazione delle conclusioni, deve essere considerata aver proposto una tale nuova eccezione qualora, costituendosi in giudizio, chieda che la sentenza ad essa favorevole sia confermata in base alle stesse ragioni poste a suo fondamento dal giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto di esaminare quella medesima eccezione (nella specie, di simulazione di comodato, in sede di opposizione di terzo all'esecuzione) ed accoglierla, benché fosse stata formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)