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Sez. 3, Sentenza n. 35596 del 18/05/2016 Ud. (dep. 29/08/2016) Rv. 267651 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Corte cost., sentenza n. 56 del 2016 - Effetti - Nuova struttura dell'illecito paesaggistico - Conseguenze - Giudizio di legittimità - Applicabilità di ufficio della fattispecie contravvenzionale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267651-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

L'illegalità della pena inflitta per imputazioni elevate ai sensi all'art.181, comma primo-bis, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ma non più riconducibili all'ambito applicativo del predettto reato - per come ridisegnato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 23 marzo 2016 che ne ha circoscritto il precetto alla sola ipotesi di lavori che superino i limiti volumetrici indicati dalla disposizione citata - è deducibile e rilevabile d'ufficio, anche nel caso di ricorso inammissibile. (In applicazione del principio, la S.C., riqualificato il delitto contestato come contravvenzione ex art.181, comma primo, del citato D.Lgs., ha annullato senza rinvio la decisione di condanna per intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 1, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 1 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)