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Sez. 1, Sentenza n. 2350 del 21/03/1990 (Rv. 466108 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - MINORE CITTADINO ITALIANO - GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELLA PATERNITÀ O MATERNITÀ NATURALE PROMOSSO DAL GENITORE CITTADINO ITALIANO NEI CONFRONTI DI UNO STRANIERO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE DEL GENITORE - APPLICABILITÀ DELLA LEGGE STRANIERA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466108-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - MINORE CITTADINO ITALIANO - GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELLA PATERNITÀ O MATERNITÀ NATURALE PROMOSSO DAL GENITORE CITTADINO ITALIANO NEI CONFRONTI DI UNO STRANIERO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE DEL GENITORE - APPLICABILITÀ DELLA LEGGE STRANIERA - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio per l'accertamento della paternità o maternità naturale del minore cittadino italiano (o per la dichiarazione d'ammissibilità della relativa Azione), che sia promosso dal genitore esercente la potestà, anch'egli cittadino italiano, nei confronti di convenuto straniero, deve escludersi che questi possa invocare l'applicazione della legge del proprio stato, ai sensi dell'art. 17 primo comma disp. Prel. Cod. civ., al fine di contestare la legittimazione di detto genitore, atteso che la norma di quello stato, che eventualmente sancisca il carattere personale dell'Azione, ponendo il minore nell'impossibilità di esercitarla fino al raggiungimento della maggiore età, sarebbe in contrasto con fondamentali principi del diritto interno, e, quindi, non potrebbe operare nell'ordinamento italiano (art. 31 disp. Prel. Cod. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 273 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Preleggi art. 17, Preleggi art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)