Sez. 1, Sentenza n. 1951 del 08/03/1999 (Rv. 523930 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE | Abrogato art. 17 disp. prel. cod. civ. - Preteso genitore e preteso figlio appartenenti a Stati diversi - Normative dei due Stati - Applicabilità - Limiti - Fattispecie in tema di diritto marocchino e musulmano.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE
In tema d'accertamento della filiazione legittima o naturale, dall'art. 17 disp. att. cod. civ. (abrogato dall'art. 73 della legge n. 218 del 1995) si ricava che, quando preteso genitore e preteso figlio appartengono a Stati diversi, si debbono applicare contestualmente entrambe le normative e la filiazione può essere dichiarata solo in presenza di presupposti previsti da entrambe le legislazioni. Ne consegue che il giudice italiano nell'esaminare tali presupposti deve valutare la compatibilità del diritto straniero con quello nazionale e, nel caso in cui una norma del primo non sia applicabile per contrasto con l'ordine pubblico internazionale italiano, deve applicare solo quelle norme che promanano dalla legge italiana (nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità alla materia dei principi del diritto marocchino e musulmano che non conoscono l'istituto del riconoscimento della filiazione naturale ed addirittura puniscono penalmente la donna che abbia concepito al di fuori del matrimonio).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 17, Cod. Civ. art. 250 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)