Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 276 del 08/01/2013 (Rv. 624989 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Coobbligato d'imposta - Giudicato favorevole ottenuto da altro obbligato - Estensione - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
Nell'ipotesi di più soggetti debitori in solido della stessa imposta, uno dei quali soltanto abbia impugnato l'avviso di accertamento, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ. in tema di obbligazioni solidali, la definitività di detto accertamento nei confronti del debitore inerte non preclude a quest'ultimo di avvalersi del giudicato riduttivo di quel valore formatosi a favore del debitore più solerte, sia in sede di impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta che non abbia tenuto conto di tale giudicato, sia invocando il giudicato sopravvenuto al ricorso nel giudizio promosso avverso l'avviso di liquidazione, sempre che le ragioni che hanno determinato il giudicato più favorevole non siano personali al condebitore diligente e che l'interessato non abbia provveduto al pagamento dell'imposta, consumando così la facoltà di far valere l'eccezione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)