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Sez. 5 - , Ordinanza n. 16560 del 05/07/2017 (Rv. 644895 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Principio generale di cui all’art. 1306, comma 1, c. c. - Limite ex art. 1306, comma 2, c. c., - Estensione soggettiva del giudicato - Limite del giudicato di segno opposto.
Stato
decisa il 2017-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644895-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA

In tema di solidarietà tributaria, in virtù del limite apportato dal comma 2 dell'art. 1306 c.c. al principio enunciato nel I comma, il debitore che non ha partecipato al giudizio può opporre al creditore la sentenza a sé favorevole, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa e salvo che nei suoi confronti si sia formato un altro giudicato di segno diverso, trovando in tal caso l'estensione degli effetti favorevoli del giudicato ostacolo nella preclusione maturatasi con l'avvenuta definitività della sua posizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)