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Sez. 6, Sentenza n. 1699 del 07/01/1999 Ud. (dep. 11/02/1999) Rv. 212506 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - CONDANNA GENERICA | Liquidazione immediata da parte del giudice - Richiesta contraria della parte - Ultrapetizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212506-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - CONDANNA GENERICA

In materia di condanna generica ai danni (art. 539 cod. proc. pen.), non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice penale, il quale, contro la richiesta della parte civile di rimettere la liquidazione del danno al giudice civile, provveda alla liquidazione immediata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 539 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)