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Sez. 5, Sentenza n. 25036 del 16/04/2024 Ud. (dep. 25/06/2024) Rv. 286565-01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - CONDANNA GENERICA | Condanna generica al risarcimento del danno in primo grado - Omesso appello della parte civile - Liquidazione del danno in appello - Vizio di ultrapetizione - Insussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286565-01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - CONDANNA GENERICA

In caso di condanna generica al risarcimento del danno disposta in primo grado, ove il relativo capo sia stato devoluto al giudice di secondo grado, questi può procedere, anche in assenza di

appello della parte civile, alla liquidazione del danno dovuto dall'imputato, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)