Sez. U, Sentenza n. 6273 del 10/03/2008 (Rv. 602179 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE | Abrogazione della giurisdizione della Giunta speciale da parte dell'art. 58, comma 1 n. 50, d.P.R. n. 327 del 2001 - Regime transitorio ex art. 57 d.P.R. cit. - Permanenza della giurisdizione della Giunta speciale - Condizioni - Pubblica utilità od indifferibilità ed urgenza dell'opera pubblica dichiarata in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova normativa.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE
In tema di espropriazioni per p.u., la giurisdizione della Giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli, soppressa, a seguito dell'abrogazione del d.l.lgt. n. 219 del 1919 da parte dell'art. 58, comma 1 n. 50, d.P.R. n. 327 del 2001, permane per le controversie derivanti da procedimenti espropriativi nei quali la pubblica utilità o l'indifferibilità ed urgenza dell'opera pubblica sia stata dichiarata in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova normativa (30 giugno 2003), come si desume dalla disciplina transitoria di cui all'art. 57 d.P.R. cit., anche dopo la novella apportata dal d.lgs. n. 302 del 2002.
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 57, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 58 n. 50, Legge 24/08/1921 num. 1290 CORTE COST., Decr. Legisl. Luogoten. 27/02/1919 num. 219 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)