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Sez. U, Sentenza n. 2419 del 02/02/2011 (Rv. 616190 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE | Giunta speciale - Composizione - Prevalenza dei componenti tecnici - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2011-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616190-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell'art. 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, nella parte in cui tale norma prevede, nella composizione della Giunta speciale per le espropriazioni di Napoli, la prevalenza dei componenti tecnici, poiché alle parti non è preclusa la possibilità di difendersi anche davanti a tale organo giurisdizionale speciale, in conformità ai principi costituzionali, depositando memorie e consulenze tecniche di parte.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 113, Decr. Legge Luogoten. 27/02/1919 num. 219 art. 17 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 12 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)