Sez. 2, Sentenza n. 9629 del 16/09/1991 (Rv. 473865 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione del condomino | Atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio - Legittimazione a promuovere la relativa azione giudiziaria - Amministratore - Spettanza - Legittimazione ad agire anche del singolo condomino - Sussistenza - Fattispecie.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione del condomino
La facoltà riconosciuta all'amministratore del condominio dall'art. 1130 n. 4 cod.civ. di agire in giudizio per compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio non esclude che ciascun condomino possa provvedervi direttamente. Il diritto dell'amministratore si aggiunge infatti a quello dei naturali e diretti interessati ad agire per il fine indicato a tutela dei beni dei quali sono comproprietari insidiati da azioni illegittime di altri condomini o di terzi. Pertanto, nel caso di una costruzione eretta abusivamente da un condomino su una parte comune dell'edificio, la controversia è regolarmente promossa nei confronti del solo autore dell'illecito anche da parte di uno solo dei condomini, atteso che ciascuno di essi ha il diritto di esigere indipendentemente dall'opinione degli altri la rimozione dell'opera abusiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)