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Sez. 2, Sentenza n. 2392 del 12/03/1994 (Rv. 485679 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione del condomino | Condomini rappresentati dall'amministratore del condominio nel giudizio di primo grado - Mancata impugnazione della sentenza da parte del medesimo - Impugnazione da parte dei condomini - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485679-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione del condomino

I condomini, i quali non hanno personalmente partecipato al giudizio di primo grado siccome rappresentati nel processo dall'amministratore del condominio, possono proporre impugnazione in luogo dello amministratore, presente nel giudizio di primo grado, ma non appellante. Non sussistono, infatti, impedimenti a che i singoli condomini, i quali in primo grado hanno partecipato al giudizio siccome rappresentati dall'amministratore, propongano personalmente l'impugnazione, se l'amministratore non impugna.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)