Sez. 3, Sentenza n. 13189 del 28/05/2013 (Rv. 626737 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE | Natura giuridica - Atto unilaterale recettizio ricognitivo del pagamento - Conseguenze - Volontà transattiva o di rinuncia ad altre pretese - Desumibilità dal rilascio della quietanza - Esclusione - Condizioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE
La quietanza rilasciata dal creditore ha natura di atto unilaterale recettizio contenente il riconoscimento, dell'avvenuto pagamento, con la conseguenza che, di regola, non è legittimo desumere, dal suo rilascio, l'esistenza di una volontà transattiva o di rinuncia ad altre pretese da parte del creditore, salvo che ciò non emerga da specifici elementi di fatto e dal complessivo contenuto del documento, secondo l'accertamento compiuto dal giudice di merito che, ove sorretto da adeguata e corretta motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)