Sez. 3, Sentenza n. 15245 del 29/10/2002 (Rv. 558080 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE | Natura giuridica - Atto unilaterale recettizio ricognitivo del pagamento - Conseguenze - Volontà transattiva o di rinuncia ad altre pretese - Desumibilità dal rilascio della quietanza - Esclusione - Condizioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE
La quietanza rilasciata dal creditore al debitore ha natura di atto unilaterale recettizio contenente il riconoscimento, da parte del creditore stesso, dell'avvenuto pagamento, con la conseguenza che, di regola, non è legittimo desumere, dal suo rilascio, l'esistenza di una volontà transattiva o di rinuncia ad altre pretese da parte del creditore, salvo che ciò non emerga da specifici elementi di fatto e dal complessivo contenuto del documento, secondo l'accertamento compiuto dal giudice di merito che, ove sorretto da adeguata e corretta motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 1236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)