diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 4912 del 24/11/2009 Ud. (dep. 04/02/2010) Rv. 246640 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE | Cause sopravvenute - Assoluta autonomia rispetto alle cause preesistenti - Esclusione - Evoluzione anomala e imprevedibile del percorso causale - Necessità - Fattispecie: gara moticiclistica.
Stato
decisa il 2009-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246640-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE

In tema di gare di velocità (nella specie: gara motociclistica), in presenza di una preesistente condotta colposa del soggetto garante della sicurezza della circolazione stradale sia nei confronti dei partecipanti alla gara che degli utenti della strada, non può ritenersi interruttiva del nesso di causalità una successiva condotta parimenti colposa posta in essere da altro soggetto, che risulti non eccezionale né imprevedibile. (Fattispecie nella quale, a fronte della colposa omissione dell'adozione, da parte degli organizzatori, delle cautele imposte dall'ordinanza prefettizia che aveva autorizzato la gara - richiedendo che il percorso di gara fosse segnalato dalla presenza di personale qualificato munito di bandierine di segnalazione - la Corte ha ritenuto che non costituisse causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, il comportamento colposo del conducente di un autobus che, nell'approssimarsi ad una intersezione con una strada compresa nel percorso di gara e non adeguatamente segnalata con la presenza di apposito personale, aveva omesso di fermarsi e dare la dovuta precedenza, così cagionando la morte di uno dei motociclisti concorrenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)