Sez. 4, Sentenza n. 6215 del 10/12/2009 Ud. (dep. 16/02/2010) Rv. 246421 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE | Cause sopravvenute - Assoluta autonomia rispetto alle cause preesistenti - Esclusione - Evoluzione anomala e imprevedibile del percorso causale - Necessità - Fattispecie in tema di colpa medica.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE
In tema di colpa medica, in presenza di una condotta colposa posta in essere da un determinato soggetto, non può ritenersi interruttiva del nesso di causalità (art. 41, comma secondo, cod. pen.) una successiva condotta parimenti colposa posta in essere da altro soggetto, quando essa non abbia le caratteristiche dell'assoluta imprevedibilità e inopinabilità; condizione, questa, che non può, in particolare configurarsi quando, nel caso di colpa medica, tale condotta sia consistita nell'inosservanza, da parte di soggetto successivamente intervenuto, di regole dell'arte medica già disattese da quello che lo aveva preceduto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)