Sez. L, Sentenza n. 5332 del 05/05/1992 (Rv. 477103 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Rendita di passaggio | Attribuzione del trattamento pensionistico entro l'anno dalla corresponsione della rendita - Compatibilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Rendita di passaggio
La rendita di passaggio prevista dall'art. 150 D.P.R. n. 1124 del 1965 (che spetta anche quando a determinare l'abbandono dell'attività morbigena abbia concorso il diritto al pensionamento anticipato) non si estingue né si riduce, ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 150, ove entro l'anno di corresponsione di detta rendita sopravvenga l'attribuzione del trattamento pensionistico; il medesimo, a differenza delle indennità previste da detta norma, non consegue infatti a circostanze o condizioni personali che precludono o rendono meno proficuo il reinserimento nell'area del lavoro attivo cui la rendita è finalizzata, né equivale alla retribuzione conseguita dal lavoratore nella nuova occupazione eventualmente reperita.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)