Sez. L, Sentenza n. 9809 del 02/10/1998 (Rv. 519369 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO | Successivo pensionamento di vecchiaia - Riduzione o estinzione della rendita - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO
Il diritto alla rendita di passaggio prevista dall'art. 150 del d.P.R. n. 1124 del 1965 a favore del lavoratore che abbandoni l'attività morbigena per ragioni profilattiche si perfeziona nel concorso dei requisiti previsti dalla legge e non si estingue né si riduce per il sopravvenire dell'età pensionabile e del relativo trattamento pensionistico, considerato che il pensionato di vecchiaia non è totalmente escluso dal mercato lavorativo, come confermato dalla disciplina sui supplementi di pensione e dalle sentenze della Corte costituzionale n. 34 del 1960 e 112 del 1963 in materia di trattamento di disoccupazione.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)