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Sez. 4, Sentenza n. 10359 del 10/06/1988 Ud. (dep. 24/10/1988) Rv. 179525 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELA VERSO I PEDONI - VELOCITÀ - LIMITI ELASTICI - OBBLIGO DI RALLENTAMENTO O DI FERMATA DEL VEICOLO.*
Stato
decisa il 1988-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179525-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELA VERSO I PEDONI - VELOCITÀ - LIMITI ELASTICI - OBBLIGO DI RALLENTAMENTO O DI FERMATA DEL VEICOLO.*

La situazione prevista dall'art. 102 terzo comma d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, il quale fa obbligo al conducente di rallentare e, occorrendo, fermarsi quando i pedoni sul percorso tardino a scansarsi, non si verifica soltanto nel caso di soggetti non adulti o molto anziani o che, comunque palesino incertezze, indecisioni o titubanze nei movimenti, bensì tutte le volte in cui una persona, ferma o in cammino, in fase di attraversamento o di marcia normale, si trovi sul percorso del veicolo in modo da poter interferire da un momento all'altro, sulla traiettoria dello stesso, sia pure per un gesto brusco, incauto, disaccorto o avventato, essendo anche questa una evenienza niente affatto eccezionale o imprevista in base alla quotidiana esperienza. (V mass n 111832; (V mass n 126357; (V mass n 163298).*

Riferimenti normativi: DPR 15/06/1959 num. 393 CORTE COST., Cod. Strada art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)