Sez. 4, Sentenza n. 336 del 05/02/1969 Ud. (dep. 13/06/1969) Rv. 111832 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - VELOCITA - LIMITI ELASTICI -IN GENERE - ATTRAVERSAMENTO DI PEDONI - OBBLIGO DI RALLENTAMENTO DELLA MARCIA DEL VEICOLO - NOZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - VELOCITA - LIMITI ELASTICI -IN GENERE - ATTRAVERSAMENTO DI PEDONI - OBBLIGO DI RALLENTAMENTO DELLA MARCIA DEL VEICOLO - NOZIONE.*
Il dovere dei conducenti di rallentare la velocita, e, all'occorrenza, di fermarsi, non e circoscritto alla fase in cui le direttrici di marcia del veicolo e del pedone che si trovi sul percorso si intersecano, ma si estende a tutte le fase dell'attraversamento. (V.109266, anno 1968 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)