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Sez. 4, Sentenza n. 336 del 05/02/1969 Ud. (dep. 13/06/1969) Rv. 111832 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - VELOCITA - LIMITI ELASTICI -IN GENERE - ATTRAVERSAMENTO DI PEDONI - OBBLIGO DI RALLENTAMENTO DELLA MARCIA DEL VEICOLO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111832-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - VELOCITA - LIMITI ELASTICI -IN GENERE - ATTRAVERSAMENTO DI PEDONI - OBBLIGO DI RALLENTAMENTO DELLA MARCIA DEL VEICOLO - NOZIONE.*

Il dovere dei conducenti di rallentare la velocita, e, all'occorrenza, di fermarsi, non e circoscritto alla fase in cui le direttrici di marcia del veicolo e del pedone che si trovi sul percorso si intersecano, ma si estende a tutte le fase dell'attraversamento. (V.109266, anno 1968 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)