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Sez. U, Sentenza n. 1136 del 21/01/2014 (Rv. 629069 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Domanda risarcitoria nei confronti di Stato straniero - Attività "iure imperii" lesive di valori fondamentali della persona e crimini contro l'umanità - Immunità dalla giurisdizione civile - Sentenza della Corte internazionale di giustizia dell'Aja del 2 febbraio 2012 - Attuazione con legge n. 5 del 2013 - Declaratoria di difetto di giurisdizione nei giudizi pendenti, pur dopo precedente statuizione della Cassazione con rinvio al giudice di merito - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629069-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di azione risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania, l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 5, emanata per determinare le modalità di attuazione della sentenza della Corte internazionale di giustizia dell'Aja del 2 febbraio 2012 che, ha escluso la sussistenza della giurisdizione civile rispetto agli atti compiuti "jure imperii" da uno Stato, nel prevedere la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, in qualunque stato e grado del processo (e pur dopo una precedente statuizione della cassazione, con rinvio al giudice di merito), costituisce norma di adeguamento dell'ordinamento interno a quello internazionale, in attuazione dell'art. 11, secondo periodo, Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 11, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 17/08/1957 num. 848 CORTE COST., Legge 14/01/2013 num. 5 art. 3 com. 1 CORTE COST., Tratt. Internaz. 26/06/1945 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)